{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-100_2002-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59248&nX40_KEY=4930174&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "93d647ac9f9f542adde675a655e629bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:38", "Checksum": "e7b067ad6072f8f99ed68ad01ef78798", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn un secondo “accordo d'indennità” dell'11 aprile 1990, che prevedeva il versamento di fr. 1400.– a titolo di “rimborso spese aiuto domestico 7.2.90 – 31.3.90”, la rinuncia a far valere ulteriori pretese derivanti dall'incidente è stata estesa al responsabile dell'infortunio (doc. _). Il 1° ottobre 1990 l'attrice ha sottoscritto dipoi un terzo accordo, in cui ha dichiarato di aver convenuto con la compagnia assicurativa un indennizzo di fr. 2500.– in favore della __________ per non meglio precisati danni (doc. _). In tale documento, tuttavia, la frase prestampata inerente alla rinuncia a far valere altre pretese è stata barrata. Il 15 dicembre 1993 e il 17 febbraio 1994 l'attrice ha firmato due nuovi accordi, relativi al pagamento di fr. 3092.10 (a titolo di “rimborso perdite di guadagno e spese mediche”) e di fr. 991.30 (per “rimborso perdite di guadagno 50% dal 12.2.94 al 6.3.1994”), in cui la rinuncia a far valere altre pretese nei confronti della convenuta è stata parimenti stralciata (doc. _).\nb) Dai documenti appena citati si evince che l'attrice, in occasione dei versamenti effettuati dalla compagnia assicurativa, ha dichiarato a due riprese di rinunciare a ogni ulteriore pretesa nei confronti della convenuta, l'ultima volta l'11 aprile 1990. Essa non ha contestato nemmeno le argomentazioni della controparte, secondo cui gli accordi d'indennità vincolavano la parte lesa (risposta, pag. 7 in basso; replica, pag. 11 a 13), né ha preteso che le dichiarazioni di rinuncia da lei firmate fossero viziate da errore o altrimenti invalide. Invano si cercherebbe poi nell'incarto un qualsiasi elemento atto a concludere che l'interessata ignorasse le conseguenze dell'infortunio sulla sua capacità lavorativa nel periodo precedente la firma degli “accordi d'indennità”. Ne discende che, con i versamenti ricevuti fino all'11 aprile 1990 (per complessivi fr. 10 828.–: doc. _), essa ha rinunciato a far valere ulteriori pretese nei confronti della compagnia assicurativa per conseguenze dell'infortunio sorte fino a tale data. Contrariamente al parere della convenuta, la rinuncia non si estende tuttavia ai pregiudizi che si sono manifestati dopo di allora, ove appena si consideri che – come detto – negli accordi successivi all'11 aprile 1990 la dichiarazione di rinuncia prestampata è stata stralciata (doc. _). Giovi per altro ricordare che, secondo il Tribunale federale, una ricevuta a saldo – cui sono assimilabili le dichiarazioni sottoscritte dall'attrice – libera l'assicuratore solo dalle nuove pretese di cui l'assicurato ha potuto rendersi conto al momento della firma (DTF 100 II 45 consid. 1 con riferimenti). Ciò non è manifestamente il caso – né la convenuta pretende – per le conseguenze dell'infortunio successive alla firma dell'ultima rinuncia, l'11 aprile 1990.\n5. L'attrice sostiene di essere stata inabile al lavoro – dopo l'aprile del 1990 – dal 23 agosto al 27 settembre 1993 (36 giorni d'incapacità totale), dal 14 febbraio al 14 marzo 1994 (29 giorni d'incapacità al 50%), dal 15 marzo al 15 dicembre 1994 (275 giorni d'incapacità al 50%), dal 16 dicembre 1994 al 15 gennaio 1995 (31 giorni d'incapacità totale) e dal 16 gennaio al 16 ottobre 1995 (270 giorni d'incapacità al 50%). La convenuta contesta, come detto, i giorni d'inabilità lavorativa indicati dalla controparte, ammettendo unicamente quelli risultanti dai doc. _ (risposta, pag. 8 a metà), ossia – per il periodo successivo all'aprile del 1990 – dal 23 agosto al 27 settembre 1993 (36 giorni d'incapacità totale) e dal 14 febbraio al 5 marzo 1994 (20 giorni d'incapacità al 50%). Per quel che riguarda il periodo dal 16 dicembre 1994 al 15 gennaio 1995 la compagnia assicurativa non nega l'inabilità lavorativa in quanto tale (cfr. anche duplica, pag. 4 verso il basso; conclusioni, pag. 6 in alto), ma sostiene che essa era dovuta a un intervento chirurgico al polso destro anziché all'arto sinistro ferito nell'incidente. A suo parere, il pregiudizio patito dall'attrice non è quindi riconducibile a tale evento.\na) In concreto non emerge dal fascicolo processuale alcun elemento atto a dimostrare che l'attrice sia rimasta inabile al lavoro nei periodi contestati dalla convenuta (dal 6 marzo al\n15 dicembre 1994 e dal 16 gennaio al 16 ottobre 1995). Le affermazioni dell'attrice appaiono del resto poco attendibili se si pensa che in un certificato allestito dal dott. __________ il 13 settembre 1995 (doc. _), da lui confermato all'udienza del 17 febbraio 1988 (act. VII/c, pag. 3 in fine), sono stati riepilogati i giorni in cui la paziente è risultata inabile al lavoro, senza che vi sia traccia dei periodi in questione. Anche il dott. __________, che ha visitato l'interessata il 23 novembre 1994, ha riferito come “in quel momento [fine novembre del 1994] non vi era nella signora __________ un'incapacità lavorativa riferita al problema del polso sinistro” (udienza del 17 febbraio 1998: act. VII/c, pag. 5 in alto). Certo, il dott. __________ ha dichiarato, in uno scritto del 30 marzo 1995, che l'attrice soffriva di un'invalidità valutabile nel 50% (doc. _). A parte il fatto però che il medico non ha certificato un periodo d'inabilità al lavoro, ma ha diagnosticato un'invalidità permanente, quanto figura nello scritto contrasta con altre risultanze istruttorie (sotto, consid. 6b) e non basta a provare l'incapacità lavorativa dell'attrice nei periodi da essa indicati."}