{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-100_2002-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59248&nX40_KEY=4930174&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "93d647ac9f9f542adde675a655e629bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:38", "Checksum": "e7b067ad6072f8f99ed68ad01ef78798", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNella fattispecie la compagnia d'assicurazioni riconosce che l'incidente del 10 marzo 1988 ha cagionato all'attrice – fra l'altro – un'inabilità lavorativa dal 14 febbraio al 5 marzo 1994 (sotto, consid. 5). Essa contesta bensì l'indennità rivendicata dalla controparte al riguardo, ma solo poiché ritiene di avere già fatto fronte al proprio obbligo di risarcimento (sotto, consid. 3). Che il pregiudizio subìto dall'attrice si sia evoluto, di per sé, almeno fino al 5 marzo 1994 non fa dubbio. Ne discende che il termine non è iniziato a decorrere – stando alla giurisprudenza del Tribunale federale – prima del 5 marzo 1994, di modo che al momento dell'introduzione dell'azione, il 14 novembre 1995, la prescrizione biennale non si era compiuta. L'eccezione sollevata dalla convenuta si rivela pertanto destituita di fondamento. Ciò posto, nulla osta all'esame delle domande di petizione.\n2. Per l'art. 58 cpv. 1 LCStr il detentore è civilmente responsabile della morte, della lesione corporale o del danno materiale cagionati da un veicolo a motore in esercizio. Risarcibili a norma della predetta disposizione sono soltanto il pregiudizio corporale – conseguente cioè alle lesioni corporali di una persona o al decesso – e quello materiale, derivante dalla distruzione di un oggetto; è esclusa per converso la riparazione del danno puramente economico (esempi in: Brehm, La responsabilité civile automobile, Berna 1999, n. 216 pag. 90; Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 3ª edizione, n. 1.6 ad art. 58 e n. 2 ad art. 62 LCStr con richiami di dottrina e di giurisprudenza). Rientrano ad ogni buon conto nella nozione di pregiudizio corporale – fra l'altro – le spese di cura, la perdita di guadagno e l'intralcio all'avvenire economico della parte lesa (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2 ad art. 62 LCStr), così come il torto morale patito dalla vittima o dai suoi familiari (art. 62 cpv. 1 LCStr; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 62 LCStr). Dandosi responsabilità del detentore nel senso dell'art. 58 LCStr, la parte lesa può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione (art. 65 cpv. 1 LCStr). Il modo e la misura del risarcimento sono disciplinati dagli art. 42 segg. CO (art. 62 cpv. 1 LCStr).\n3. In concreto la convenuta non ha mai negato la responsabilità del proprio assicurato nell'incidente della circolazione (cfr. in particolare memoriale di risposta, ad 1). Ritiene nondimeno, come si è accennato poc'anzi, di avere già tacitato ogni pretesa con il versamento di complessivi fr. 17 497.60 a titolo di risarcimento danni (doc. _; risposta, ad 8a). Controverso rimane dunque, in sostanza, il problema di sapere se l'infortunio abbia causato all'attrice un pregiudizio superiore alle indennità già versate dalla compagnia.\n4. L'attrice postula anzitutto la rifusione di fr. 34 642.40 per non aver potuto svolgere l'attività di casalinga durante i periodi d'inabilità al lavoro. A suo parere, il tempo da essa dedicato all'economia domestica dev'essere quantificato in almeno 36 ore settimanali, le quali vanno remunerate – sempre stando all'attrice – con un compenso orario di fr. 22.70 (petizione, pag. 12 a metà). Tenuto conto di una retribuzione di circa fr. 120.– il giorno e dei periodi d'incapacità lavorativa attestati dai medici curanti (134 giorni d'inabilità totale, 601 giorni d'inabilità al 50%), il pregiudizio economico assomma a complessivi fr. 52 140.– (petizione, pag. 13). Dedotte le indennità già percepite di fr. 17 497.60, l'attrice fa valere in definitiva una pretesa di fr. 34 642.40 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 1988 al 16 ottobre 1995. La convenuta obietta, in sintesi, di avere già ottemperato a tutte le richieste avanzate dall'attrice per incapacità lavorativa, sia riguardo all'attività di casalinga sia al lavoro svolto per la ditta __________. Reputa inoltre che l'interessata abbia rinunciato a ulteriori pretese con la firma degli accordi di risarcimento acquisiti agli atti, i quali non contemplano indennità manifestamente insufficienti nel senso dell'art. 87 cpv. 2 LCStr. Contesta per finire i giorni d'inabilità lavorativa indicati dalla controparte, ammettendo unicamente quelli risultanti dai predetti accordi d'indennità.\na) Per quel che riguarda anzitutto gli accordi intercorsi fra le parti, dal fascicolo processuale risulta che il 19 gennaio 1989 l'attrice ha sottoscritto una dichiarazione – in parte prestampata e in parte redatta a mano – che prevedeva, fra l'altro, quanto segue (doc. _):\nAccordo d'indennità\nRimborso spese aiuto domestico fino 23.12.88\nIl (la) sottoscritto (a) conferma di aver convenuto con __________ a risarcimento delle proprie pretese, la somma di Fr. 1425.– (…).\nNello stesso tempo dichiara che con il pagamento della convenuta somma è tacitato (a) in modo completo di tutte le pretese e che rinuncia con ciò ad ogni altra richiesta sulla base del sinistro summenzionato contro chicchessia, specialmente contro\ncome pure nei confronti della __________."}