{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-100_2002-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59248&nX40_KEY=4930174&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "93d647ac9f9f542adde675a655e629bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:38", "Checksum": "e7b067ad6072f8f99ed68ad01ef78798", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per statuire nella causa promossa direttamente in appello (responsabilità per atto illecito) con petizione del 14 novembre 1995 da\n|\n|\n__________ (ora patrocinata dall'avv. dott. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ (rappresentata dall'agenzia di __________ e ora patrocinata dall'avv. __________)\n|\nper ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 548 634.40 con accessori, di cui fr. 528 634.40 a titolo di risarcimento danni e fr. 20 000.– per torto morale, pretesa avversata dalla convenuta;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta la petizione;\n2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice il 18 febbraio 1999;\n3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 10 marzo 1988 __________, alla guida della propria automobile sulla strada cantonale a __________, è rimasta coinvolta in un incidente nel quale ha riportato contusioni alla schiena e al braccio sinistro. Secondo gli accertamenti della polizia cantonale, l'incidente è stato causato da __________, il quale, uscendo con la propria vettura da un piazzale, ha urtato un terzo veicolo guidato da __________, che si è scontrato con l'automobile di __________. __________ era assicurato contro la responsabilità civile presso __________.\nB. In seguito all'incidente __________ – casalinga e, dall'autunno del 1989, operaia alla ditta __________ – ha subìto tre interventi chirurgici al polso sinistro e ha avuto vari periodi d'inabilità lavorativa, per i quali __________ ha versato complessivamente fr. 17 497.60 a titolo di risarcimento danni. Il 25 febbraio 1995 __________ ha fatto intimare alla compagnia d'assicurazioni un precetto esecutivo per l'importo di fr. 250 000.–, al quale l'escussa ha presentato opposizione il 28 febbraio 1995. L'11 ottobre 1995 __________ ha fatto spiccare un secondo precetto esecutivo di fr. 400 000.–, cui la compagnia assicurativa ha nuovamente introdotto opposizione il 16 ottobre successivo.\nC. Il 14 novembre 1995 __________ ha convenuto direttamente in appello __________ per ottenere il pagamento di fr. 548 634.40 con interessi al 5% dal 10 marzo 1988 al 30 ottobre 1995 su fr. 34 642.40, dall'11 ottobre 1995 su fr. 493 992.– e dal 10 marzo 1988 su fr. 20 000.–. Inoltre essa ha postulato il rigetto definitivo dell'opposizione ai due precetti esecutivi citati. Con risposta del 29 gennaio 1996 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione delle pretese sorte prima del 1990. Nei successivi allegati scritti le parti hanno confermato il loro punto di vista, la convenuta sollecitando altresì l'intersecazione di una frase contenuta nella replica della controparte.\nD. All'udienza preliminare del 2 luglio 1996 l'attrice ha consentito a intersecare il passaggio litigioso, dopodiché le parti hanno offerto numerose prove, fra cui una perizia sulle conseguenze dell'infortunio subìto dall'attrice, che il giudice delegato ha ammesso. Il 18 febbraio 1999 __________ ha instato per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, cui la convenuta si è opposta in un memoriale del 17 maggio 1999. Esperita l'istruttoria, durante la quale il dott. __________ della Clinica universitaria ortopedica __________ ha rilasciato il 9 dicembre 1999 il suo referto peritale, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo nel quale hanno mantenuto invariate le loro domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 9 marzo 2001.\nConsiderando\nin diritto: 1. La convenuta eccepisce preliminarmente la prescrizione delle pretese avversarie sorte prima del 1990. Per l'art. 83 cpv. 1 prima frase LCStr l'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'infortunio. Per quanto riguarda il danno, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'interessato deve conoscere tutte le circostanze – esistenza del danno medesimo, la sua natura e le sue componenti – atte a motivare e sostanziare una causa civile (DTF dell'11 febbraio 1986 pubblicata in: JdT 1986 pag. 425 n. 26; DTF 93 II 502 consid. 2 con rinvii). Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione il danno non deve inoltre essere considerato – per principio – come la somma di diversi pregiudizi, ma come unità (DTF 92 II 3 consid. 2 a 7, 89 II 417 consid. 1a). Se il relativo ammontare dipende da una situazione che evolve, quand'anche in modo regolare, la prescrizione non decorre in nessun caso prima che siffatta evoluzione sia terminata e che la parte lesa abbia potuto valutare il pregiudizio definitivo (DTF 89 II 417 consid. 1b)."}