Ora, nel calcolo del danno vanno considerati bensì gli aumenti di valore – non invece le diminuzioni – di cui un bene indebitamente alienato dal depositario ha beneficiato dal momento in cui il depositante ha chiesto la restituzione fino alla decisione dell’ultima istanza cantonale (DTF 109 II 474). A prescindere dalla circostanza che in concreto sarebbe determinante non il rincaro verificatosi tra il 1972 (consegna delle ringhiere alla convenuta) e il 1980 (prete-sa di restituzione) – come crede l’attore – bensì quello intercorso fra il dicembre del 1980 (pretesa di restituzione) e il febbraio del 1994 (sentenza dell’ultima autorità cantonale), la maggiorazione dell’attore va respinta