Né questa Camera potrebbe – per avventura – indagare d’ufficio sul corso del cambio nel dicembre del 1980 senza sapere a quale cifra applicare poi il relativo tasso (ossia a quanto corrispondevano, nel 1980, 33 milioni di lire del 1972). La mancata contestazione della convenuta aveva per effetto, anzi, che ai fini del danno doveva reputarsi ammesso il valore a nuovo dei beni addotto dall’attore, salvo contrarie risultanze di causa. Le quali, nel caso concreto, non emergono in alcun modo. Il dispositivo originario deve quin-di, in ultima analisi, essere riconfermato.