F) e il corso di cambio anche (doc. R). Spettava pertanto alla convenuta allegare – cioè spiegare, non necessariamente dimostrare, poiché l’obbligo di allegazione non si identifica con l’onere probatorio – che tale somma andava ridotta in considerazione del tempo trascorso fra l’aprile del 1972 e il dicembre del 1980, ciò che non poteva sicuramente ritenersi presunto. Di fronte alla mancata contestazione avversaria l’attore non aveva ragione di dimostrare ulteriormente l’entità del danno: non aveva motivo dunque per produrre altri documenti o per chiedere l’assunzione di ulteriori prove. 4.