2) poteva presumersi riferita anche a differenze di valore intervenute tra il 1972 e il 1980. La parte convenuta che contesta le argomentazioni dell’attore deve indicare i motivi della sua resistenza (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, note 2 e 3 ad art. 170 CPC). Invano si cercherebbe in tutto il carteggio del processo un’ obiezione della convenuta a tale proposito. c) È vero che l’obbligo di contestare specificamente i fatti, sotto pena della loro ammissione, non va confuso con l’onere pro-batorio, nel senso che l’attore non è esonerato dal dimostrare i fatti allegati solo perché la controparte non li contesta (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 1 ad art. 170 CPC).