In tal caso il valore delle ringhiere ai fini della definizione del danno sarebbe stato considerato litigioso e dimostrato nella sola misura in cui le prove ne avrebbero suffragato l’entità (il tribunale avrebbe eventualmente potuto far capo all’art. 88 CPC e indagare d’ufficio). Nella fattispecie, per contro, nessuna controversia è mai sussistita sul valore delle ringhiere nel 1980 per rapporto a quello del 1972. Né la contestazione sollevata dalla convenuta nella risposta sul pregio dei manufatti (sopra, consid. 2) poteva presumersi riferita anche a differenze di valore intervenute tra il 1972 e il 1980.