Ove la convenuta avesse inteso sostenere che le ringhiere si erano svalutate nel periodo di giacenza, oppure che nel dicembre del 1980 sarebbe costato meno far eseguire le stesse opere (per il deprezzamento della lira italiana) o ancora che il committente avrebbe dovuto affrontare determinate spese ritirando tempestivamente la merce, essa avrebbe dovuto allegare simili fatti negli allegati preliminari. In tal caso il valore delle ringhiere ai fini della definizione del danno sarebbe stato considerato litigioso e dimostrato nella sola misura in cui le prove ne avrebbero suffragato l’entità (il tribunale avrebbe eventualmente potuto far capo all’art. 88 CPC e indagare d’ufficio).