(aprile 1972), sicuramente non al dicembre del 1980. Nessun riferimento temporale al valore delle ringhiere emerge, per finire, né dal memoriale conclusivo dell’attore (dov’è semplicemente ribadita la tesi di petizione: pag. 8, punto 16), né da quello della convenuta (che non fa alcun cenno al problema). Le parti hanno per altro rinunciato al dibattimento finale. 3. L’art. 165 cpv. 2 CPC impone all’attore “la specifica, articolata esposizione dei fatti che sono posti a fondamento della petizione” (lett. d), come pure “l’indicazione specifica, per ciascun fatto, dei mezzi di prova offerti o invocati” (lett.