b) In caso di rinvio per nuova decisione la giurisprudenza ticinese non permette l’assunzione di nuove prove, a meno che il procedimento di prima sede “sia stato istruito in funzione di un’erronea convinzione sull’onere probatorio, per cui, con simile premessa, una parte non ha avuto alcuna occasione di proporre mezzi di prova” (Rep 1985 pag. 148, riportato anche da Poudret, op. cit., pag. 595 verso il basso). La causa in esame non denota estremi del genere, né le parti – che hanno avuto modo di esprimersi per scritto una volta ricevuta la motivazione del Tribunale federale (cfr. DTF 103 Ia 139 consid. 3d) – lamentano una violazione del loro diritto alla prova (art. 8 CC e 183 CPC).