294 624.– (riducendo tuttavia gli interessi al 5%) con riferimento al rincaro intervenuto fra il 1972 e il 1980. Considerando in diritto: 1. L’autorità cantonale cui è rimandata una causa può tener conto di nuove allegazioni in quanto ciò sia consentito dalla sua procedura, ma deve porre a fondamento della nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (art. 66 cpv. 1 OG). Le censure già disattese dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio sono definitivamente risolte e non possono più essere discusse (DTF 116 II 222 consid. 4e, 112 Ia 354 consid.