– con interessi al 7% dal 20 febbraio 1980, pretesa cui la convenuta si è opposta; vista la motivazione con cui il Tribunale federale ha annullato il 30 agosto 1994 la sen-tenza emessa il 9 febbraio 1994 da questa Camera, ciò che rende necessaria l’emana-zione di un nuovo giudizio; esaminati gli atti, autorizzate le parti a presentare un memoriale complementare avente per oggetto il te-ma del rinvio al Tribunale di appello; preso atto che in tale occasione l’attore ha aumentato la domanda a fr. 294 624.–, riducendo tuttavia gli interessi al 5% dal 20 febbraio 1980; Ritenuto in fatto: A.