{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1994-13_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=60506&nX40_KEY=4711559&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fe893502cb2bca892c4715df9157fce6"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.1994.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 10.1994.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 10.1994.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 10.1994.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:26", "Checksum": "1f224df77712f71f24e35b4f5bd3fd8f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 10.1994.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Se ne conclude, nella situazione descritta, che nessun elemento induce ad accertare una mutazione del valore delle ringhiere tra l’aprile del 1972 e il dicembre del 1980. Né questa Camera potrebbe – per avventura – indagare d’ufficio sul corso del cambio nel dicembre del 1980 senza sapere a quale cifra applicare poi il relativo tasso (ossia a quanto corrispondevano, nel 1980, 33 milioni di lire del 1972). La mancata contestazione della convenuta aveva per effetto, anzi, che ai fini del danno doveva reputarsi ammesso il valore a nuovo dei beni addotto dall’attore, salvo contrarie risultanze di causa. Le quali, nel caso concreto, non emergono in alcun modo. Il dispositivo originario deve quin-di, in ultima analisi, essere riconfermato.\n5. L’attore ha maggiorato la sua pretesa, nella lettera del 15 maggio 1995 inviata a titolo di memoriale suppletivo, dagli iniziali fr. 279 000.– a fr. 294 624.– con riferimento al rincaro (39.5% di fr. 211 200.–) intervenuto tra il 1972 e il 1980. Ora, nel calcolo del danno vanno considerati bensì gli aumenti di valore – non invece le diminuzioni – di cui un bene indebitamente alienato dal depositario ha beneficiato dal momento in cui il depositante ha chiesto la restituzione fino alla decisione dell’ultima istanza cantonale (DTF 109 II 474). A prescindere dalla circostanza che in concreto sarebbe determinante non il rincaro verificatosi tra il 1972 (consegna delle ringhiere alla convenuta) e il 1980 (prete-sa di restituzione) – come crede l’attore – bensì quello intercorso fra il dicembre del 1980 (pretesa di restituzione) e il febbraio del 1994 (sentenza dell’ultima autorità cantonale), la maggiorazione dell’attore va respinta d’acchito.\nIntanto essa si fonda su un documento nuovo (una tabella mai prodotta, non un documento aggiornato già agli atti), come tale improponibile in sede di rinvio (sopra, consid. 1b). Da questo profilo all’attore non gioverebbero nemmeno gli altri documenti nuovi introdotti – senza autorizzazione – con lettera del 29 dicembre 1994. Oltre a ciò, il semplice aumento medio del costo della vita ancora non dimostra (e da lungi) che tra il 1980 e il 1994 le ringhiere indebitamente alienate dalla __________ siano aumentate di valore nella stessa misura (al riguardo sarebbero occorsi dati specifici sul costo del materiale e della manodopera). Infine non bisogna dimenticare che i manufatti in questione sono stati eseguiti a __________ e che pertanto si sarebbe dovuto considerare, se non altro, il rincaro intervenuto in Italia combinato con il rinvilio della lira per rapporto al franco svizzero. Quand’anche fosse ricevibile, la maggior pretesa dell’ attore mancherebbe pertanto – così com’è motivata – di ogni verosimiglianza.\n6. L’aumento della pretesa formulata dall’attore per rapporto a quella iniziale comporta una tassa di giustizia lievemente più elevata (maggior valore litigioso) e, parallelamente, un minor grado di soccombenza della convenuta (che deve corrispondere una somma pari ai cinque settimi circa e non più ai tre quarti della domanda). Ciò implica anche una minore partecipazione al pagamento delle ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Nelle spese vanno considerati altresì i costi legati alla riassunzione della procedura (riapertura del processo e nuove intimazioni).\nPer questi motivi\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\n1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che la convenuta è condannata a versare all’attore la somma di fr. 211 200.– con interessi al 5% dal 20 febbraio 1980.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 6200.–\nb) spese fr. 200.–\nc) testi fr. 250.–\nfr. 6650.–\nanticipati dall’attore nella misura di fr. 5000.–, sono posti per due settimi a carico dell’attore stesso e per cinque settimi a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 9500.– per ripetibili ridotte.\n3. Intimazione a:\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La Segretaria"}