{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1994-13_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=60506&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fe893502cb2bca892c4715df9157fce6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1994.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 10.1994.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 10.1994.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 10.1994.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:49", "Checksum": "0bd1bd1ba53edf37016f17f7c2154127", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 10.1994.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Nella petizione del 14 ottobre 1991 l’attore ha addotto che le ringhiere affidate alla convenuta nell’aprile del 1972 per la zincatura e la patinatura erano costate 43 milioni di lire (al cambio di fr. 6.40 per mille lire). “Il danno risarcibile è pertanto – ha concluso – di fr. 211 200.– oltre interessi” (pag. 5, punto 10). A comprova della spesa egli ha prodotto una ricevuta di 33 milioni di lire rilasciata dalla ditta F__________, che aveva eseguito le ringhiere (doc. F), e una distinta dei corsi di cambio (doc. R). La convenuta ha “contestato l’ammontare esposto dall’attore”, sostenendo che la somma di 33 milioni di lire comprendeva anche altre opere (“verosimilmente la ditta in questione ha eseguito altre ringhiere che esulano da quelle oggetto della presente azione”: risposta del 30 ottobre 1991, pag. 7, ad 10). Il valore delle ringhiere non è stato altrimenti discusso.\nCon la replica del 5 dicembre 1991 l’attore ha confermato il pun-to 10 della petizione (pag. 6). A sua volta la convenuta ha riaffermato la risposta, “contestate petizione e replica” (pag. 7, ad 10). Nessun altro cenno sul valore delle ringhiere emerge dagli allegati preliminari. Solo in sede di istruttoria i testi P__________ e G__________ hanno dichiarato che i parapetti non valevano più di fr. 28 000.– complessivi, rispettivamente fr. 150.– il metro (verbale del 17 settembre 1992, pag. 2 e 3). Entrambe le affermazioni sembrano riferirsi però al momento in cui le ringhiere sono state consegnate alla __________. (aprile 1972), sicuramente non al dicembre del 1980.\nNessun riferimento temporale al valore delle ringhiere emerge, per finire, né dal memoriale conclusivo dell’attore (dov’è semplicemente ribadita la tesi di petizione: pag. 8, punto 16), né da quello della convenuta (che non fa alcun cenno al problema). Le parti hanno per altro rinunciato al dibattimento finale.\n3. L’art. 165 cpv. 2 CPC impone all’attore “la specifica, articolata esposizione dei fatti che sono posti a fondamento della petizione” (lett. d), come pure “l’indicazione specifica, per ciascun fatto, dei mezzi di prova offerti o invocati” (lett. e). Il convenuto, a suo turno, deve rispondere ai fatti allegati nella petizione “se-condo l’ordine in cui vennero esposti” (art. 170 cpv. 1 lett. d CPC). I fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa (art. 170 cpv. 2 CPC).\na) In concreto l’attore ha adempiuto – ancorché sommariamente – il proprio onere di allegazione (art. 165 cpv. 2 lett. d CPC): ha spiegato a chi __________ aveva commissionato le ringhiere, quanto costui le aveva pagate e qual era all’epoca il corso del cambio. Inoltre, limitatamente a 33 milioni di lire, ha recato le relative prove (art. 165 cpv. 2 lett. e CPC), unendole alla petizione (doc. F e R; art. 171 cpv. 1 CPC). La convenuta ha contestato bensì il valore delle ringhiere per rapporto a quello indicato dall’attore, ma tali obiezioni si sono rivelate infondate (essa ha finito per ammettere che la metratura dei parapetti era quella indicata nella petizione: duplica, pag. 2 in fondo) o inconsistenti (nul-la confortava le le affermazioni generiche, se non interessate, dei testi C__________ e D__________). In nessuna circostanza la convenuta ha preteso tuttavia che il valore delle ringhiere a lei affidate fosse diminuito tra l’aprile del 1972 e il dicembre del 1980 o che – comunque sia – tale valore non fosse più lo stesso.\nb) Certo, spettava all’attore dimostrare il danno. Ma l’attore ha fatto fronte – sia pure sbrigativamente – a tale obbligo, dimostrando (nei limiti di 33 milioni di lire) quanto le ringhiere erano state pagate e qual era il tasso di cambio all’epoca. Ove la convenuta avesse inteso sostenere che le ringhiere si erano svalutate nel periodo di giacenza, oppure che nel dicembre del 1980 sarebbe costato meno far eseguire le stesse opere (per il deprezzamento della lira italiana) o ancora che il committente avrebbe dovuto affrontare determinate spese ritirando tempestivamente la merce, essa avrebbe dovuto allegare simili fatti negli allegati preliminari. In tal caso il valore delle ringhiere ai fini della definizione del danno sarebbe stato considerato litigioso e dimostrato nella sola misura in cui le prove ne avrebbero suffragato l’entità (il tribunale avrebbe eventualmente potuto far capo all’art. 88 CPC e indagare d’ufficio). Nella fattispecie, per contro, nessuna controversia è mai sussistita sul valore delle ringhiere nel 1980 per rapporto a quello del 1972. Né la contestazione sollevata dalla convenuta nella risposta sul pregio dei manufatti (sopra, consid. 2) poteva presumersi riferita anche a differenze di valore intervenute tra il 1972 e il 1980. La parte convenuta che contesta le argomentazioni dell’attore deve indicare i motivi della sua resistenza (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, note 2 e 3 ad art. 170 CPC). Invano si cercherebbe in tutto il carteggio del processo un’ obiezione della convenuta a tale proposito."}