{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1994-13_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=60506&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fe893502cb2bca892c4715df9157fce6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1994.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 10.1994.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 10.1994.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 10.1994.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:49", "Checksum": "0bd1bd1ba53edf37016f17f7c2154127", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.1995 10.1994.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa promossa direttamente in appello (azione di risarcimento danni) con petizione del 14 ottobre 1991 dall’\n|\n|\navv. dott. __________ (patrocinato dall’avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ (ora patrocinata __________)\n|\nper ottenere il versamento di fr. 279 000.– con interessi al 7% dal 20 febbraio 1980, pretesa cui la convenuta si è opposta;\nvista la motivazione con cui il Tribunale federale ha annullato il 30 agosto 1994 la sen-tenza emessa il 9 febbraio 1994 da questa Camera, ciò che rende necessaria l’emana-zione di un nuovo giudizio;\nesaminati gli atti,\nautorizzate le parti a presentare un memoriale complementare avente per oggetto il te-ma del rinvio al Tribunale di appello;\npreso atto che in tale occasione l’attore ha aumentato la domanda a fr. 294 624.–, riducendo tuttavia gli interessi al 5% dal 20 febbraio 1980;\nRitenuto\nin fatto:\nA. Il dott. __________ ha promosso causa il 14 ottobre 1991 direttamente davanti al Tribunale di appello contro la ditta __________. per ottenere, come cessionario (art. 260 LEF) di una pretesa risarcitoria avanzata da __________ verso la convenuta, il versamento di fr. 279 000.– oltre interessi al 7% dal 20 febbraio 1980. La ditta si è opposta alla pretesa e ha postulato il rigetto dell’azione. Statuendo il 9 febbraio 1994, la prima Camera civile di appello ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la __________. al pagamento di fr. 211 200.– con interessi al 5% dal 20 febbraio 1980 (inc. n. 10.94.12).\nB. Con sentenza del 30 agosto 1994 il Tribunale federale ha parzialmente accolto un ricorso per riforma della __________ e, annullato il giudizio di appello, ha rinviato la causa all’ autorità cantonale per definire l’entità del danno in base al valore che le ringhiere alienate dalla __________ – depositaria dei manufatti – avevano nel gennaio del 1980 (e non nell’ aprile del 1972). Tutte le altre censure della ricorrente sono state invece respinte o dichiarate inammissibili.\nC. Dinanzi al Tribunale di appello è stata data alle parti la possibilità di esprimersi in un memoriale complementare sul tema formante oggetto del rinvio (ordinanza 30 marzo 1995 del giudice delegato). __________ ha presentato un esposto del 3 maggio 1995 in cui postula il rigetto della petizione. L’attore ha fatto pervenire una lettera in cui aumenta la pretesa iniziale da fr. 279 000.– a fr. 294 624.– (riducendo tuttavia gli interessi al 5%) con riferimento al rincaro intervenuto fra il 1972 e il 1980.\nConsiderando\nin diritto:\n1. L’autorità cantonale cui è rimandata una causa può tener conto di nuove allegazioni in quanto ciò sia consentito dalla sua procedura, ma deve porre a fondamento della nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (art. 66 cpv. 1 OG). Le censure già disattese dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio sono definitivamente risolte e non possono più essere discusse (DTF 116 II 222 consid. 4e, 112 Ia 354 consid. 3c/bb). Dal profilo processuale il rinvio ha per effetto di ripristinare la causa nello stato in cui questa si trovava immediatamente prima che l’autorità cantonale statuisse (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 594 n. 1.2 con numerosi richiami di giurisprudenza).\na) Nella fattispecie il rinvio verte sull’accertamento del valore che le ringhiere alienate dalla __________. avevano il 14 gennaio 1980, quando __________, chiestane invano la riconsegna, ha inoltrato la prima domanda di esecuzione contro la convenuta. Per il resto le tesi formulate da quest’ultima nel ricorso per riforma sono state o respinte o dichiarate inammissibili dal Tribunale federale (sentenza, fino a pag. 8 compresa), di modo che nella misura in cui la causa dovesse intendersi ripristinata davanti alla Camera civile di appello anche in merito a tali problemi, la motivazione originaria si dà per interamente riprodotta.\nb) In caso di rinvio per nuova decisione la giurisprudenza ticinese non permette l’assunzione di nuove prove, a meno che il procedimento di prima sede “sia stato istruito in funzione di un’erronea convinzione sull’onere probatorio, per cui, con simile premessa, una parte non ha avuto alcuna occasione di proporre mezzi di prova” (Rep 1985 pag. 148, riportato anche da Poudret, op. cit., pag. 595 verso il basso). La causa in esame non denota estremi del genere, né le parti – che hanno avuto modo di esprimersi per scritto una volta ricevuta la motivazione del Tribunale federale (cfr. DTF 103 Ia 139 consid. 3d) – lamentano una violazione del loro diritto alla prova (art. 8 CC e 183 CPC). Il valore delle note ringhiere deve quindi essere definito in base al fascicolo del processo sulla scorta del quale è stata emanata la prima sentenza."}