Relativamente al punto 1 dell’AA sottolinea, da un lato, che la vendita di sostanza stupefacente è cessata nell’ottobre 1998 e, d’altro lato, che il suo assistito non si è arricchito con questa attività e che i fatti risalgono a un periodo ormai lontano nel tempo, ben precedente al periodo delle operazioni “indoor”. Conclude chiedendo, con il riconoscimento dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso, una drastica riduzione della pena proposta dal PP che, se contenuta nei 12 mesi, dovrà essere trasformata in un’adeguata pena pecuniaria. Chiede, infine, che venga respinta la richiesta di condanna ad un risarcimento compensatorio in favore dello Stato.