{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-01-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-1_2007-01-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93166&nX40_KEY=4921956&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e4b621d9bbc555087068de41bbbdf885"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 23.01.2007 72.2003.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 23.01.2007 72.2003.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 23.01.2007 72.2003.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "commercio di canapa per mestiere"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:11:16", "Checksum": "327e195c99f9b6b42ae1f542f1208526", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 23.01.2007 72.2003.1\nRegesto:\ncommercio di canapa per mestiere\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano, |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa presidente della Corte delle assise correzionali |\n|||||\n|\ndi Lugano |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\nPresidente: |\ngiudice Giovanna Roggero-Will |\n|\nSegretario: |\nAlessandro Guidini, dott.iur. |\nSedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,\n|\nper giudicare |\n1. AC 1 e domiciliato a\n2. AC 2 e domiciliata a |\n|\n|\n|\ndetenuti dall'11 al 18 maggio 2000; |\n|\nprevenuti colpevoli di:\ninfrazione alla LF sugli stupefacenti\naggravata, siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole,\n1. AC 1 e AC 2, in correità tra loro:\nper avere,\na Locarno, Pregassona e Sciaffusa,\nfra il 1997 e il mese di maggio 2000, senza essere autorizzati,\nAC 1, in veste di titolare e proprietario del negozio di canapa denominato ”__________”, operativo dapprima come ditta individuale e in seguito, dal 23.12.1997, sotto la ragione sociale \"__________\";\nAC 2, dapprima in veste di venditrice e in seguito di venditrice-contabile, nonché di contitolare e di comproprietaria di tale società;\nripetutamente acquistato, trasportato, detenuto, coltivato e confezionato in proprio, a fini di vendita al dettaglio e all’ingrosso, sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana), permettendo in tal modo di immettere sul mercato attraverso la vendita al dettaglio, rispettivamente all’ingrosso ad altri negozi dello stesso genere, una ingente quantità di marijuana, sostanza di cui:\n· ca. Kg. 300 confezionata in \"sacchetti odorosi\" venduti al prezzo di fr. 5.- al grammo per complessivi fr. 1'506'948.-;\n· una quantità imprecisata in sacchetti di “tisane” da 50 gr. venduti al prezzo di fr. 80.- cadauno;\n· ca. Kg. 27 venduta all’ingrosso al canapaio “__________” di __________ al prezzo di fr. 4.- al grammo, per complessivi fr. 109'030.-;\nrealizzando in tal modo, dal 1997 al mese di maggio 2000, una cifra d'affari complessiva di ca. fr. 1'819'590.-;\n2. AC 1 (singolarmente)\nper avere,\nsenza essere autorizzato,\nacquistato dall’autunno 1998 fino al 5.07.1999,\nin almeno 18 occasioni, presso la ditta “__________”\ndi __________, un quantitativo di marijuana pari a ca. 64,5 Kg a\nfr. 5'800 al Kg., per una spesa complessiva di ca. fr. 374'100.-,\ndi cui ca. 34 Kg. in seguito da lui rivenduta ad altri canapai ticinesi a fr. 6'800/7’000.- al Kg, con un guadagno netto di almeno Fr. 1'000.- al Kg;\nfatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;\nreati previsti dall’art. 19 cifra 1 e 2 lett. c LFStup;\ne meglio come descritto nell'atto d'accusa 1/2003 del 7 gennaio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.\n|\nPresenti |\n§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. § L'a AC 2 assistita dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 2.\n|\nEspleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:35.\nSono pervenute alla Corte:\n-attestati di lavoro relativi all’accusato AC 1\n(doc.dib. 1);\n-attestati di scuola riguardanti l’accusato AC 1\n(doc. dib. 2);\n-documentazione relativa alla situazione finanziaria dell’accusato AC 1 (doc. dib. 3);\n-curriculum vitae dell'accusata AC 2 (doc. dib. 4).\nSentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale dichiara che “__________” e i loro responsabili hanno venduto e trafficato per mestiere canapa attraverso i sacchetti odorosi realizzando in tal modo una cifra d’affari in soli due anni di più di CHF 1'800'000, e che quindi si configura per entrambi gli imputati l’ipotesi di reato ex art. 19 cfr. 2 LF Stup.\nInoltre, gli accusati, non potevano non sapere che la loro merce era venduta ai clienti per essere fumata, tanto più che loro stessi ne erano consumatori, soprattutto il AC 1.\nLa responsabilità degli accusati è comunque diversa in quanto AC 1 è il vero promotore e colui che ne ha tratto maggiore profitto, mentre il ruolo della AC 2, comunque determinante in quanto era lei a gestire la contabilità, risulta essere leggermente secondario.\nPertanto, confermato integralmente l’atto d’accusa il PP conclude chiedendo per:\nAC 1 una pena detentiva di 16 mesi sospesa con la condizionale, la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, e il risarcimento compensatorio allo Stato di CHF 5'000.--.\nAC 2 una pena detentiva di 13 mesi sospesi con la condizionale e un risarcimento compensatorio di CHF 5'000.--.\n§ L'avv. DF 1, difensore di AC 1, sottolinea come la scelta di intraprendere l’attività di canapaio sia stata del tutto casuale e sottolinea, di converso, l’impegno profuso dal suo assistito nella costruzione di una nuova vita, perfettamente inserita nella società e rispettosa delle sue regole.\nRelativamente al punto 1 dell’AA sottolinea, da un lato, che la vendita di sostanza stupefacente è cessata nell’ottobre 1998 e, d’altro lato, che il suo assistito non si è arricchito con questa attività e che i fatti risalgono a un periodo ormai lontano nel tempo, ben precedente al periodo delle operazioni “indoor”.\nConclude chiedendo, con il riconoscimento dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso, una drastica riduzione della pena proposta dal PP che, se contenuta nei 12 mesi, dovrà essere trasformata in un’adeguata pena pecuniaria.\nChiede, infine, che venga respinta la richiesta di condanna ad un risarcimento compensatorio in favore dello Stato.\n§ L'avv. DF 2, difensore di AC 2, che, dapprima, contesta che possa venire imputata alla sua cliente l’aggravante di cui all’art 19 cifra 2 lett c LStup."}