{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-01-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-145_2004-01-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48278&nX40_KEY=4926116&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1bc8d5be7ba85a0372eeccffb1bc66b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.01.2004 72.2003.145"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.01.2004 72.2003.145"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 09.01.2004 72.2003.145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:29:44", "Checksum": "195e2d124d5215d3481f728425f3345c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 09.01.2004 72.2003.145\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa presidente della Corte delle assise correzionali |\n|||||\n|\ndi Locarno |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\nPresidente: |\ngiudice Agnese Balestra-Bianchi |\n|\nSegretaria: |\nElena Tagli, vicecancelliera |\nRichiamato il decreto 19.12.2003 del Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano con il quale viene revocata la sentenza contumaciale del 7.10 2003.\nSedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,\n|\nper giudicare |\n__________,\n|\n|\n|\n|\ndetenuto dal 21 al 27 agosto 2001; |\n|\nprevenuto colpevole di:\n1. infrazione alla LF sugli stupefacenti\nper avere,\nsenza essere autorizzato,\nvenduto per conto di __________,\nnel __________,\ndall'inizio di luglio al 18.7.2001 e dall'inizio di agosto fino al 12.8.2001,\ncomplessivamente ca. 200 buste dosi di eroina corrispondenti a ca. gr. 40 di eroina,\nnonché ceduto ad uno sconosciuto 3 buste dosi di eroina acquistate da __________;\n2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti\nper avere,\nsenza essere autorizzato,\nconsumato a __________,\ntra l'inizio di luglio ed il momento dell'arresto,\nun quantitativo imprecisato di eroina;\nfatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;\nreati previsti art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LS;\ne meglio come descritto nell'atto d'accusa _/2001 del 6 novembre 2001, emanato dal Procuratore Pubblico.\nPresenti § Il procuratore pubblico __________.\n§ L'accusato __________, assistito dal Difensore d'ufficio lic.iur. __________.\nEspleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.00 alle ore 09.55.\nSentiti ù Il Procuratore Pubblico, il quale confermato l'atto d'accusa tranne che per il reato di contravvenzione alla LF stupefacenti ormai prescritto e ritenuta la scemata responsabilità e la recidiva specifica, chiede che l'accusato venga condannato a 5 mesi di detenzione, da sospendere per dar luogo al collocamento in un istituto per tossicodipendenti da ordinare giusta l'art. 44 CP. Non si oppone alla non revoca della sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione inflitta con decreto d'accusa del 10.04.2000.\nù Il Difensore, si associa, postulando di non revocare la sospensione condizionale alla pena accessoria dell'espulsione inflitta il 10.04.2000.\nPosti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti\nquesiti: __________\n1. è autore colpevole di:\n1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti\nper avere, senza essere autorizzato,\n1.1.1. a __________ (e dintorni),\ndall'inizio di luglio al 18.7.2001 e dall'inizio di agosto fino al 12.8.2001,\nvenduto, per conto di __________, a tossicodipendenti locali, complessivamente ca. 200 buste dosi di eroina corrispondenti a ca. gr. 40 di eroina?\n1.1.2. a __________,\na fine giugno 2001,\nceduto ad uno sconosciuto 3 buste dosi di eroina acquistate da __________?\n1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti\nper avere, senza essere autorizzato,\nconsumato un imprecisato quantitativo di eroina,\na __________,\nnel periodo inizio luglio 2001 - 21 agosto 2001,\ne meglio come descritto nell'atto d'accusa?\n2. È egli recidivo?\n3. Ha agito in stato di scemata responsabilità?\n4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?\n5. Deve essere ordinata una misura e, se sì, quale?\n6. Deve subire la revoca della sospensione condizionale dell'espulsione di anni quattro inflittagli con decreto d'accusa 10.4.2000?\nPreso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.\nRispondendo affermativamente a tutti i quesiti, meno che ai quesiti nr, 1.2., 4, 6,\nvisti gli art. 11, 36, 41, 44, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70 e ss, 109 CP;\n19 cifra 1 e 19a LStup;\n9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;\ndichiara e pronuncia:\n1. __________ è autore colpevole di:\n1.1. ripetuta infrazione alla LFStup\nper avere, senza essere autorizzato,\nvenduto per conto di terzi eroina per un quantitativo complessivo dell'ordine di gr. 40 circa, nonché ceduto a terzi 3 buste di eroina, a __________ ed in altre località,\ntra l'inizio di luglio del 2001 e il 12 agosto 2001;\ne meglio come descritto nell'atto d'accusa.\n2. __________ è prosciolto dall'imputazione di ripetuta contravvenzione alla Lfstup. per intervenuta prescrizione.\n3. Di conseguenza, essendo recidivo ed avendo agito in stato di scemata responsabilità, __________ è condannato:\n3.1. alla pena di 5 (cinque) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;\n3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.\n3. È ordinato il collocamento del condannato in un istituto di cura per tossicodipendenti giusta l'art. 44 CPS.\n4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa per dar luogo al collocamento di cui sopra.\n5. Non è ordinata la revoca della sospensione condizionale dell'espulsione inflittagli con DA 10.4.2000, mentre che il condannato è ammonito.\n|\nIntimazione a: |\n- __________, - lic.iur. __________, |\n|\n|\n- procuratore pubblico __________ - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238, 6807 Taverne - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona - Dipartimento opere sociali, Segreteria generale, 6500 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione __________, Dir. __________\n|\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la Corte delle assise correzionali\nLa presidente La segretaria\nDistinta spese:\nTassa di giustizia fr. 150.--\nInchiesta preliminare fr. 200.--\nSpese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--"}