I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146 CP), ciò non significa ancora che l’ingannato possa rinunciare alle precauzioni più elementari (CCRP 11.8.05 in re A.). E in concreto – s’è visto sopra – sarebbe bastato la messa in atto della più elementare misura precauzionale per smascherare quello che la pubblica accusa ritiene – a torto - essere stato l’inganno astuto messo in atto da AC 1. Pertanto, in esito a queste considerazioni, AC 1 è stato assolto. Rispondendo negativamente a tutti i quesiti; visti gli art. 18, 36, 41, 60, 63, 64, 65, 146 cpv. 1 CP; 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è prosciolto dall'accusa di truffa.