In effetti, se è vero che, secondo dottrina e giurisprudenza, un rapporto d'affari in atto da un certo tempo, così come una duratura collaborazione, possono far sorgere un particolare rapporto di fiducia (stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6ª edizione, n. 17 pag. 345 con richiami) e che anche il fatto di riproporre operazioni che non hanno comportato problemi può giustificare minor diffidenza e creare quindi un clima di reciproca fiducia (corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146 CP), ciò non significa ancora che l’ingannato possa rinunciare alle precauzioni più elementari (CCRP 11.8.05 in re A.).