Da un lato, perché non è stato definito con la necessaria precisione in che cosa sarebbero consistiti i rapporti personali tra i due né quale sarebbe stata l'intensità di tali rapporti. In particolare, va detto che appare molto dubbio che basti l’accertamento di un pregresso rapporto d’affari per ritenere l’esistenza di un particolare rapporto di fiducia (cfr. anche DTF 119 IV 28 consid. 3e pag. 37). Ma, comunque, anche volendo fare astrazione da tale indispensabile accertamento e dando per acquisita l’esistenza di un rapporto di fiducia fra l’imputato e l’ing. __________, in concreto non si potrebbe ancora ritenere l’esistenza di una truffa.