2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38): se è vero che non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; occorre tuttavia che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. In concreto, la pubblica accusa ha sostenuto che l’PC 1 ha potuto ricostruire la situazione -cioè ha potuto appurare che, in realtà, il famigerato carrello/convoglio/trenino non era di sua proprietà - soltanto a prezzo di grande fatica. La Corte non ha condiviso l’opinione del procuratore pubblico.