__________ avesse calcato la mano sulla fatturazione di alcune poste, la circostanza non avrebbe ancora valenza penale. 4.d. Ma, anche se si dovesse ritenere che i fatti si sono svolti così come sostenuto dalla pubblica accusa – e, cioè, che il contratto venuto in essere fra le parti prevedeva la fornitura in proprietà all’PC 1 del carrello/convoglio - non si potrebbe comunque parlare di truffa ai sensi dell’art 146 CP. In effetti, l’astuzia che l’autore deve porre in essere perché vi sia truffa è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid.