Infine, e soprattutto, quand’anche – per denegata ipotesi – si dovesse ritenere che in quell’incontro la __________ garantì davvero all’PC 1 che il carrello era di sua proprietà e che quella garanzia costituiva un inganno astuto ai sensi dell’art . 146 CP, Reto AC 1 non potrebbe essere condannato per truffa. Infatti, la pretesa falsa garanzia – che qui si considera inganno astuto soltanto a titolo scolastico - non potrebbe essere considerata causale per il preteso danno poiché rilasciata ben un anno dopo il pagamento e, quindi, dopo il preteso impoverimento della vittima. 4.c. D’altro lato, va detto che – così come risulta dagli atti – la __________, sotto la pos.