5) e ad esperire i sopralluoghi nel cunicolo e i colloqui con le altre ditte ivi operanti per determinare le caratteristiche che il trenino/convoglio/carrelli semoventi avrebbe dovuto avere. Al dibattimento – convincendo la Corte – l’imputato ha dichiarato che tutto il necessario ad attrezzare il trenino era stato acquistato poiché il “trenino” era il presupposto indispensabile all’esecuzione dell’appalto. Senza di esso, il cavo non poteva essere posato.