Conclude chiedendo l'assoluzione del suo cliente: da un lato, poiché questi ha fatturato PC 1 unicamente le prestazioni effettivamente fornite e, d’altro canto, poiché, anche volendo prendere per buona l’errata lettura dei fatti data dalla pubblica accusa e dalla PC, mancherebbe in ogni caso il presupposto dell'astuzia. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: AC 1 1. E’ autore colpevole di: 1.1. truffa commessa nel dicembre 1997 ai danni della PC 1, Bellinzona per un importo di fr. 135'000.-, fatturando ed ottenendo il pagamento di un carrello semovente mai fornito; e meglio come descritto dall’atto di accusa?