{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-13_2006-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91044&nX40_KEY=4711244&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0292cd79d98184cde30cab76fb499be6"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["72.2003.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento dall'imputazione di truffa per avere indotto al pagamento di merce mai fornita."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:25:56", "Checksum": "7364578255ccb17f212dd60ed261e596", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13\nRegesto:\nProscioglimento dall'imputazione di truffa per avere indotto al pagamento di merce mai fornita.\n\n\nLa sola fatica che l’PC 1 ha dovuto fare per verificare l’esistenza del carrello/convoglio/trenino è stata quella di recarsi, prima ad Arbedo, e, poi, a Grono per valutare de visu la situazione.\nQuindi, soltanto la fatica consistente nel viaggio per coprire il breve tragitto che separa la sede dell’PC 1 da quella della __________ e della __________.\nSi tratta di uno sforzo di verifica minimo che si deve esigere da tutti, a maggior ragione – contrariamente alla tesi esposta in denuncia – da chi amministra ed utilizza fondi pubblici.\nNon può certamente essere considerata una precauzione eccessiva e, perciò, non esigibile quella di verificare, prima di pagare un oggetto, che questo sia stato effettivamente consegnato, soprattutto quando, come in concreto, questa verifica richiede uno sforzo minimo.\n4.e. La pubblica accusa ha, poi, ancora sostenuto che l’imputato ha fatto leva, per ottenere il pagamento senza verifiche, sul rapporto di fiducia esistente fra lui e l’ing. __________.\nA questo proposito va, avantutto, rilevato che nulla al proposito si ritrova nell’atto di accusa dove l’ipotizzata astuzia è stata concretizzata unicamente nell’avere sottaciuto che l’ordinazione alla __________ era stata sospesa e nell’avere affermato, contrariamente al vero, che il materiale era da considerare di proprietà dell’PC 1 ed era a sua disposizione.\nPertanto, ritenuto che questa nuova ipotesi accusatoria non è stata prospettata all’imputato prima della conclusione dell’istruttoria dibattimentale, essa va considerata inesistente.\nA titolo abbondanziale, si rileva comunque che - sempre ragionando, per scrupolo scolastico, nella fattispecie ritenuta a torto dalla pubblica accusa - nemmeno tale ipotesi d’accusa avrebbe trovato conferma.\nDa un lato, perché non è stato definito con la necessaria precisione in che cosa sarebbero consistiti i rapporti personali tra i due né quale sarebbe stata l'intensità di tali rapporti.\nIn particolare, va detto che appare molto dubbio che basti l’accertamento di un pregresso rapporto d’affari per ritenere l’esistenza di un particolare rapporto di fiducia (cfr. anche DTF 119 IV 28 consid. 3e pag. 37).\nMa, comunque, anche volendo fare astrazione da tale indispensabile accertamento e dando per acquisita l’esistenza di un rapporto di fiducia fra l’imputato e l’ing. __________, in concreto non si potrebbe ancora ritenere l’esistenza di una truffa.\nIn effetti, se è vero che, secondo dottrina e giurisprudenza, un rapporto d'affari in atto da un certo tempo, così come una duratura collaborazione, possono far sorgere un particolare rapporto di fiducia (stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6ª edizione, n. 17 pag. 345 con richiami) e che anche il fatto di riproporre operazioni che non hanno comportato problemi può giustificare minor diffidenza e creare quindi un clima di reciproca fiducia (corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146 CP), ciò non significa ancora che l’ingannato possa rinunciare alle precauzioni più elementari (CCRP 11.8.05 in re A.).\nE in concreto – s’è visto sopra – sarebbe bastato la messa in atto della più elementare misura precauzionale per smascherare quello che la pubblica accusa ritiene – a torto - essere stato l’inganno astuto messo in atto da AC 1.\nPertanto, in esito a queste considerazioni, AC 1 è stato assolto.\nRispondendo negativamente a tutti i quesiti;\nvisti gli art. 18, 36, 41, 60, 63, 64, 65, 146 cpv. 1 CP;\n9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;\ndichiara e pronuncia:\n1. AC 1 è prosciolto dall'accusa di truffa.\n2. Non si fa luogo a decisione sulle pretese di parte civile.\n3. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dello Stato.\n4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.\nPer la Corte delle assise correzionali\nLa presidente La segretaria"}