{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-13_2006-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91044&nX40_KEY=4921969&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0292cd79d98184cde30cab76fb499be6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento dall'imputazione di truffa per avere indotto al pagamento di merce mai fornita."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:32:39", "Checksum": "a1df321fecb3c34785f5718f1e05e35a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13\nRegesto:\nProscioglimento dall'imputazione di truffa per avere indotto al pagamento di merce mai fornita.\n\n\n\" Mi preme far presente che forse l’equivoco nasce da una imprecisione o da un eccesso di zelo del contabile che nel fatturare il 15.12.1997 i lavori offerti in connessione con la posizione 1 invece di mettere, ad esempio, tempo di lavoro o trasferte o altro, ha indicato “totale merce fornita 1.00” lasciando così intendere che dei due carrelli ne fosse stato fornito 1. E’ un errore che, secondo me, potrebbe trovare spiegazione nell’automatismo di ripresa delle posizioni di un’offerta al momento della fatturazione\" (verb. cit. pag. 4)\nE va detto che questa dichiarazione di AC 1 è stata confermata da __________, impiegato d’ufficio presso la __________:\n\" ...vedo nuovamente la fattura del 15.12.1997 da me redatta e preciso come la cifra 1.00 che si vede in fondo al primo foglio non significa un pezzo dei due carrelli indicati bensì è la normale scritturazione che il programma del computer scrive per quella determinata posizione.\n…omissis…\nIn pratica, quindi, l’indicazione 1.00 è una semplice indicazione di fattore contenuta nel programma.\nADR perché risulti l’indicazione 1.00 io non devo fare nulla nel computer al momento della redazione della fattura in quanto viene automaticamente.\" (verb. 15.3.1999 pag. 4)\n4.b. Al dibattimento, la pubblica accusa ha evidenziato come, nell’incontro avvenuto il 13.10.1998 fra PC 1 e la __________, le parti avessero concordato, fra l’altro, che:\n\" 1. attrezzatura semovente\nIl carrello si trova presso la ditta __________ SA di Grono, a nostra disposizione.\n__________ e __________ terranno conto dell’esistenza di questo carrello per le future offerte inerenti lavori delle FFS o di XY\"\n(doc. I allegato a denuncia)\nSecondo la pubblica accusa, con questo accordo la __________ avrebbe garantito all’PC 1 che il carrello era di sua proprietà e, in questa garanzia menzognera, risiederebbe l’inganno astuto.\nLa Corte non ha condiviso l’opinione del procuratore.\nDa un lato, va osservato che nel verbale relativo all’incontro e sottoscritto dalle parti, non si parla di proprietà. Ci si limita a dire che il carrello è “a nostra disposizione” .\nE’ superfluo spiegare i motivi per cui il significato dell’ “essere a disposizione” non corrisponde e non ricopre il concetto di “proprietà”.\nD’altro lato, va detto che dal verbale non si può evincere neppure che le parti abbiano concordato che il carrello era a disposizione esclusiva dell’PC 1 nella misura in cui , nella frase successiva, si legge che sia l’PC 1 che la __________ terranno conto dell’esistenza di quel carrello per future offerte.\nInfine, e soprattutto, quand’anche – per denegata ipotesi – si dovesse ritenere che in quell’incontro la __________ garantì davvero all’PC 1 che il carrello era di sua proprietà e che quella garanzia costituiva un inganno astuto ai sensi dell’art . 146 CP, Reto AC 1 non potrebbe essere condannato per truffa.\nInfatti, la pretesa falsa garanzia – che qui si considera inganno astuto soltanto a titolo scolastico - non potrebbe essere considerata causale per il preteso danno poiché rilasciata ben un anno dopo il pagamento e, quindi, dopo il preteso impoverimento della vittima.\n4.c. D’altro lato, va detto che – così come risulta dagli atti – la __________, sotto la pos. 1 della fattura, ha fatturato all’PC 1 prestazioni effettivamente eseguite.\nSi tratta, in particolare, delle prestazioni indicate nell’allegato 2 al verbale 11.12.1999 di AC 1.\nA questo proposito, va rilevato come sia irrilevante e non significativo il fatto che, al momento della sua visita alla __________, il presidente dell’PC 1 trovò le piattine non in perfetto stato.\nNon va dimenticato, infatti, che quella visita avvenne ben due anni dopo i fatti di cui sopra, quando ormai da tempo era chiaro a tutti che il lavoro nella galleria di Polmengo non sarebbe stato fatto per cui il trenino/convoglio non interessava, evidentemente più nessuno.\nContrariamente alla tesi sostenuta al dibattimento dalla PC, quelle elencate nel “dettaglio pos 1” (cfr allegato 2 citato) sono effettivamente le prestazioni eseguite in vista della realizzazione del convoglio e non, invece, quelle eseguite per lo studio/progetto della variante alla 1. offerta (pos. 4). In effetti, vi si trovano indicate le spese per le trasferte all’estero alla ricerca del locomotore adatto e i costi di materiale quale i generatori, i motori per il traino dei semoventi, il riduttore, i trapani a percussione e le punte di trapano . Si tratta, appunto, di materiale con cui andava equipaggiato il trenino e i cui costi, peraltro, non trovano mai posto nella fatturazione del progetto/studio di una variante.\nIrrilevante è, poi, il fatto che, al momento della fatturazione di __________ a carico di PC 1, la __________ non avesse ancora fatturato nulla per il noleggio alla __________. La __________, visto il contratto venuto in essere fra le parti, era comunque debitrice nei confronti della __________ del prezzo concordato per il noleggio per un minimo di tre mesi (cfr, peraltro, la petizione prodotta dall’imputato, doc. dib. 2).\nCiò posto, quand’anche – come ipotizzato dalla PC - la __________ avesse calcato la mano sulla fatturazione di alcune poste, la circostanza non avrebbe ancora valenza penale.\n4.d. Ma, anche se si dovesse ritenere che i fatti si sono svolti così come sostenuto dalla pubblica accusa – e, cioè, che il contratto venuto in essere fra le parti prevedeva la fornitura in proprietà all’PC 1 del carrello/convoglio - non si potrebbe comunque parlare di truffa ai sensi dell’art 146 CP."}