{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-13_2006-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91044&nX40_KEY=4921969&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0292cd79d98184cde30cab76fb499be6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento dall'imputazione di truffa per avere indotto al pagamento di merce mai fornita."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:32:39", "Checksum": "a1df321fecb3c34785f5718f1e05e35a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13\nRegesto:\nProscioglimento dall'imputazione di truffa per avere indotto al pagamento di merce mai fornita.\n\n\nSi trattava di una sospensione non di un annullamento poiché, così come è emerso al dibattimento, le parti ritenevano che i lavori sarebbero comunque stati fatti.\nA sua volta, PC 1 comunicò alla __________ la sospensione dei lavori.\nPerciò, il 17 settembre 1997 la __________ scrisse alla __________ che “la fornitura del materiale in oggetto è momentaneamente sospesa” e che “nuovi termini vi saranno comunicati in seguito”.\nIn seguito, il 28 ottobre 1997, la __________ scrisse alla __________ di non essere ancora in grado di indicare loro “la data di noleggio in quanto i progettisti dell’XY hanno per l’ennesima volta spostato la data d’inizio dell’esecuzione dei lavori”. La lettera così conclude:\n\" Sappiamo da oggi comunque che il lavoro previsto purtroppo non sarà fatto quest’anno\" (doc. S allegato alla denuncia).\nCosì il 15 dicembre 1997, la __________ - che aveva ricevuto l’assicurazione secondo cui tutti i lavori da lei eseguiti sarebbero stati pagati - inviò PC 1 due fatture.\nUna relativa allo studio delle varianti (doc. G allegato alla denuncia).\nL’altra relativa ai lavori deliberati e sin lì eseguiti (doc. F allegato alla denuncia).\nQuesta seconda fattura riprendeva la strutturazione dell’offerta.\nRelativamente alla “pos. 1. attrezzature” sono stati fatturati 135.000.- fr.\nIl 29.12.1997 PC 1 ha onorato tali fatture con il versamento alla __________ di quanto non coperto dal primo anticipo: si trattava di fr. 348.469.05.\nL’anno successivo trascorse senza che i lavori potessero essere realizzati.\nIl 13.10.1998 vi fu un incontro fra PC 1 e la __________ di cui si dirà in seguito.\nPoi, per motivi che qui non occorre chiarire, PC 1 non fu più incaricata da XY di eseguire i lavori nella galleria di Polmengo e così cadde anche l’incarico alla __________.\nNel novembre 1999, il presidente PC 1, volendo visionare il materiale oggetto del contratto d’appalto con la __________ per verificare la possibilità “di far riprendere dalle ditte fornitrici il materiale comprato e pagato” (denuncia pag. 4 punto 4.), si rese conto, dopo una visita alla __________, che i carrelli semoventi non erano stati acquistati dalla __________ che si era limitata ad ordinare “il locomotore e le piattine solo in noleggio per un periodo da settembre a novembre 1997” (denuncia pag. 6).\nPC 1 si decise a segnalare alla magistratura penale questi fatti.\nIl patrocinatore dell’azienda pubblica così ha motivato la decisione di chiedere l’intervento della magistratura penale:\n\" la ditta __________ SA ha fornito la documentazione comprovante i rapporti con la __________ SA ed ha ribadito che le piattine e il locomotore sono di sua esclusiva proprietà. Non solo. Nell’offerta il prezzo del noleggio del locomotore era di fr. 7.500.- al mese e le piattine fr. 300.- risp fr. 3150.- al pezzo in caso di acquisto.\nSe confrontiamo questi importi con quello fatturato di fr. 135.000.- (IVA esclusa) , risulta chiaro come PC 1 sia rimasta vittima di un raggiro.\nSi deve anche evidenziare che la __________ SA non contava, anche perché la controparte era un’azienda statale, che potessero essere eseguite delle verifiche della fatturazione\" (denuncia pag. 6)\n3. L’inchiesta che seguì alla denuncia PC 1 è sfociata nell’AA che imputa, come truffa, a __________ di avere fatturato __________ un carrello semovente e di averne ottenuto il pagamento “sottacendo che l’ordinazione di tale materiale alla _____ era stata sospesa dalla __________ ed asserendo contrariamente al vero che questo materiale era da considerare di proprietà dell’PC 1 ed a disposizione della stessa presso i magazzini della _____”.\nVa precisato che la denuncia riteneva truffaldine anche le operazioni relative alla fornitura di parte del materiale.\nRiguardo questi aspetti, tuttavia, la pubblica accusa non ha rilevato comportamenti penalmente rilevanti.\n4. Occorre precisare, avantutto, che una corretta lettura degli atti offre degli accordi delle parti al contratto d’appalto e di quanto seguì alla delibera dei lavori un’immagine diversa da quella ritenuta dalla PC e, poi, dalla pubblica accusa.\n4.a. Da un lato, il contratto d’appalto non prevedeva l’obbligo per la _____ di fornire all’PC 1 due carrelli semoventi.\nSecondo il contratto, la __________ si era obbligata a fornire e posare nella galleria di Polmengo un cavo a media tensione con le caratteristiche descritte sopra.\nIl materiale che la __________ era obbligata a fornire all’PC 1 era quello descritto sotto la pos. 2 dell’offerta . Quanto indicato sotto la posizione 1. era, invece, unicamente lo strumento che la __________ avrebbe dovuto realizzare per poter procedere alla posa del cavo: i suoi costi (che non si limitavano all’acquisto o al noleggio delle piattine e del locomotore ma comprendevano, oltre alla sua progettazione in funzione delle caratteristiche della galleria di Polmengo, anche le attrezzature di cui il convoglio doveva essere equipaggiato) andavano a carico dell’PC 1 ma esso non doveva essere fornito all’azienda elettrica.\nCiò si evince, oltre che dalla lettera e dalla strutturazione del contratto, anche dalla logica delle cose. Il convoglio/trenino/carrelli semoventi serviva alla __________ per l’esecuzione del lavoro oggetto dell’appalto. All’PC 1 – una volta che il cavo fosse stato posato – quel convoglio/trenino/carrello (realizzato proprio a dipendenza delle necessità della posa del cavo e delle caratteristiche del tunnel) non serviva assolutamente a nulla.\nSe è vero che la lettura della fattura 15.12.1997 potrebbe indurre in errore nella misura in cui, alla pos. 1, si legge di “merce fornita”, è anche vero che questa piccola incongruenza – in sé certamente non decisiva – è stata spiegata in modo convincente da AC 1 nel suo verbale 11.12.1999:"}