{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-13_2006-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91044&nX40_KEY=4921969&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0292cd79d98184cde30cab76fb499be6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento dall'imputazione di truffa per avere indotto al pagamento di merce mai fornita."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:32:39", "Checksum": "a1df321fecb3c34785f5718f1e05e35a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 12.07.2006 72.2003.13\nRegesto:\nProscioglimento dall'imputazione di truffa per avere indotto al pagamento di merce mai fornita.\n\n\nLa carriera professionale dell’imputato può, poi, essere riassunta come una lunga e soddisfacente attività in seno a diverse ditte – alcune da lui fondate – che sotto la sua guida hanno prosperato offrendo servizi di qualità ai clienti e lavoro a numerosi dipendenti (cfr, per i dettagli, curriculum vitae in atti e materiale prodotto al dibattimento, in particolare doc. dib. 4, 6 e 7).\nNel 1993, l’imputato ha acquistato la ditta __________ che diventerà, poi, la __________ SA.\nAlle dipendenze di questa ditta – che, al momento dell’acquisto da parte di AC1 contava una quindicina di dipendenti - lavorano attualmente circa 30/35 persone.\nAC 1 è sposato ed ha tre figli. Tutti lavorano. Uno è ingegnere elettrotecnico e lavora presso l’__________. Il secondo è informatico e lavora presso l’Ufficio federale per la protezione dei dati. La figlia è odontotecnico.\nAC 1 è incensurato.\n2. I fatti che hanno portato alla denuncia presentata dall’PC 1 e che, poi, sono stati oggetto dell’ inchiesta sfociata nell’atto di accusa in esame possono essere così riassunti.\nNell’ambito delle trattative con XY per i lavori riguardanti la galleria di sondaggio di Polmengo, lPC 1 chiese alla __________ SA (in seguito: __________) un’offerta per la fornitura e posa di un cavo a media tensione.\nL’PC 1 non pubblicò, per il lavoro previsto, nessun concorso pubblico.\nNeppure decise di agire per licitazione privata.\nDopo diversi contatti – tenuti per PC 1, in particolare, dall’ingegner __________ e volti a meglio definire il lavoro richiesto __________ - il 30.6.1997 la __________ inoltrò la propria seconda offerta (“offerta no __________-variante II”) per “la fornitura e la posa di un cavo media tensione chiuso ad anello tipo GKT-YT, 20/12 KV, 3*1*185 mm2, di un cavo di terra in aldrey con 48 anime in fibra ottica e di un cavo di terra in rame” (doc. B allegato alla denuncia).\nL’offerta era suddivisa in 4 posizioni, e meglio:\n\" Pos. 1 attrezzature\nrealizzazione di due carrelli semoventi con pedane di lavoro, accessori, parapetti di sicurezza, illuminazione, traino elettrico, gruppo generatore diesel, passacorda\nAttrezzatura e vestiario di sicurezza\nRilievi in galleria, sopralluoghi, disegni delle attrezzature occorrenti, attrezzi di marcatura, carburante, ecc.\nIl tutto, a corpo fr. 274.100.-\nPos 2. forniture\n3.700 pz Staffe di appoggio in inox complete di bussole chimiche di fissaggio, aste filettate in inox e bulloneria in inox a fr. 90.11/pz fr. 333.407.-\n…..omissis…\nPos 3. posa e montaggi\nmontaggio di 3.700 mensole di appoggio\n...omissis... fr. 510.600.-\nPos. 4. onorario per progetto completo ed esecuzione\n…omissis..\nTotale generale fr. 3.523.119.05\n…omissis… \" (doc. B allegato a denuncia)\nIl 3 luglio 1997 l’PC 1 accettò l’offerta di cui sopra e deliberò alla __________ “la fornitura e posa (progetto completo ed esecuzione )” (doc. C allegato alla denuncia) così come all’offerta di cui sopra per il prezzo globale di fr. 3.308.093.- (IVA esclusa).\nNonostante la delibera alla __________ contenesse la condizione secondo cui “la validità della presente ordinazione è subordinata alla conferma da parte dell’XY” (doc. C allegato alla denuncia) e nonostante vi si leggesse che il termine di consegna era “da concordare”, PC 1 chiese alla __________ di iniziare subito i lavori – o meglio, parte di essi – poiché, nonostante le “difficoltà burocratiche”, si prevedeva che si sarebbe dovuto iniziare i lavori di posa del cavo ad inizio autunno 1997.\nCosì __________ si attivò, procedendo in particolare all’ordinazione/acquisto di parte del materiale necessario.\nSegnatamente – per quel che qui interessa – la __________ aveva effettuato le ricerche di quanto occorreva per la realizzazione dell’attrezzatura necessaria alla posa del cavo (i carrelli o, meglio, il convoglio/trenino) finendo per trovare – dopo alcune trasferte all’estero - parte di quanto necessario (locomotore e piattine) presso la ditta __________ di Grono.\nA questa ditta, la __________ chiese delle offerte per il noleggio e per l’acquisto del locomotore e delle piattine.\nLa __________ presentò le sue offerte (offerte no __________ e __________ in atti) il 22.7.1997 (doc. L e M allegati alla denuncia).\nLa __________ le accettò nella variante del noleggio per un minimo di tre mesi (cfr ordinazione __________ in atti sub doc. N e O allegati alla denuncia e conferme d’ordine 28.7.1997 sub doc. P e Q allegati alla denuncia).\nInoltre, così come affermato dall’ing. AC 1 la __________ aveva provveduto a procurarsi il materiale con cui dovevano essere attrezzate le piattine (cfr pos. 1. dell’offerta e doc. dib. 5) e ad esperire i sopralluoghi nel cunicolo e i colloqui con le altre ditte ivi operanti per determinare le caratteristiche che il trenino/convoglio/carrelli semoventi avrebbe dovuto avere.\nAl dibattimento – convincendo la Corte – l’imputato ha dichiarato che tutto il necessario ad attrezzare il trenino era stato acquistato poiché il “trenino” era il presupposto indispensabile all’esecuzione dell’appalto. Senza di esso, il cavo non poteva essere posato. Perciò – ritenuto che la __________ aveva un evidente interesse a poter eseguire entro i termini i lavori commissionati - il trenino doveva assolutamente poter essere operante agli inizi dell’autunno 1997.\nConformemente al contratto che prevedeva il pagamento di 1/3 del prezzo all’ordine, 1/3 alla fornitura del materiale e il restante mensilmente secondo l’avanzamento dei lavori, il 20 agosto 1997 PC 1 versò alla __________ 1.133.160.- fr.\nIl 4 settembre 1997, l’XY scrisse a PC 1 che, per mancanza di crediti, l’esecuzione della posa del cavo di media tensione doveva essere sospesa (doc. E allegato a denuncia)."}