In via subordinata, chiede una riduzione del danno in considerazione della concolpa delle vittime. § Il Procuratore pubblico, in replica, sottolinea come la presenza di falsi documentali conduca, di principio, a ritenere l’inganno astuto e quindi la qualifica di truffa. In casu l’inganno astuto è evidente, in quanto i documenti falsi non erano grossolani, agendo l’accusata con una premeditazione e manovre truffaldine tali da oltrepassare la soglia del reato penale. Precisa inoltre che non vi è stata una crassa violazione delle norme sull’identificazione della controparte da parte degli intermediari finanziari.