1.5 dell’atto di accusa del 15.11.2005. In diritto, ritiene pacifica la qualifica di reato di truffa per i fatti di entrambi gli atti di accusa, visto l’utilizzo da parte di AC 1 di falsi documentali, circostanza che prefigura l’inganno astuto. Ritiene che alle vittime non possa essere ascritta una concolpa sufficiente, vista la loro induzione in errore provocata dall’invio da parte dell’accusata di ricevute postali e documenti falsificati. In merito al reato di riciclaggio, ribadisce la dinamica con la quale il provento indebito è stato fatto girare in modo tale da renderne difficile l’identificazione, il ritrovamento e la confisca.