Di tale sua collaborazione la Corte ha ritenuto di dover tener particolare conto. Anche delle dure conseguenze patite con l'incendio che l'hanno portato in pericolo di morte e a sopportare sofferenze fisiche rilevanti fino all'attuale sua situazione che ancora lo vede incapace di camminare, la Corte ha tenuto debito conto, applicando l'art. 66 bis CP come motivo di attenuazione di pena.