Tra i due reati il concorso è reale (DTF 107 IV 129, 81 IV 248; Trechsel, Kurzkommentar, nota 6, ad art. 253 CP, Boog, Basler Kommentar, StGB II n. 14, p. 1451). 9. La commisurazione della pena Per costante giurisprudenza, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: