È soltanto un impedimento esterno (ovvero il suo arresto) che ha reso l'inoltro dell'avviso di sinistro impossibile e, nel seguito, inutile e financo inopportuno. In tali condizioni, valutati nel loro insieme, l'incendio dello stabile con tutto il suo contenuto e le successive menzogne rese agli inquirenti (e ancora alla Corte al dibattimento) non possono essere considerati alla stregua di atti preparatori, bensì essi costituiscono i primi atti di esecuzione del reato di truffa, nella forma cioè del tentativo. 8.3.