In entrambi i citati casi già l'atto d'accusa aveva imputato agli accusati solo il reato di cui all'art. 221 CP (e non anche quello di cui all'art. 223 CP), e la condanna è stata in effetti pronunciata per incendio intenzionale. Nella citata decisione dell'Amtsgericht di Soletta, i giudici si sono espressamente richiamati alla DTF 105 IV 130, per ricordare che nella nozione di incendio di cui all'art. 221 CP rientrano situazioni diverse che vanno dal fuoco aperto alla combustione lenta.