, nota 4 ad art. 223). La norma elenca le sostanze che possono causare l'esplosione, ovvero i gas, la benzina, il petrolio e simili, per distinguere che essa non è applicabile alle esplosioni cagionate con materia esplosive, nel qual caso tornano applicabili gli art. da 224 a 226 del Codice penale. L'esplosione è intenzionale quando l'autore provoca scientemente una delle due conseguenze previste dalla legge. Il dolo eventuale non è sufficiente. Il reato può essere commesso per negligenza, sia che l'autore non ha voluto l'esplosione pur dovendola e potendola prevedere, sia che l'autore ha voluto l'esplosione ma non le conseguenze, pure potendole e dovendole prevedere.