, n. 15 ad art. 221). Soggettivamente, l'autore deve aver avuto l'intenzione di causare un incendio. Il dolo eventuale è sufficiente. Se invece l'autore ha agito per negligenza, la norma applicabile è quella dell'art. 222 CP. L'esplosione di cui è questione all'art. 223 CP si caratterizza come la liberazione di energia da una pressione, con effetti distruttivi verso l'esterno (Rehberg, Strafrecht IV, p. 39, Corboz, op.cit., nota 4 ad art. 223).