egli non può più domare l'elemento distruttore e non può dirsi dove i suoi effetti cesseranno" (FF 1918 II 51-52). La giurisprudenza ha altresì chiarito che, perché vi sia incendio, il fuoco deve aver raggiunto un'ampiezza tale da non poter più essere spento da colui che l'ha acceso (sentenza TF del 23.08.2001 in re A., 6S.309/2001; DTF 117 IV 285; 107 IV 182; 105 IV 129; 85 IV 227). Sapere se il fuoco ha assunto una tale importanza è una circostanza di fatto (DTF 117 IV 285, 105 IV 130). Perché vi sia incendio non è necessario che l'oggetto di cui è questione fiammeggi, basta che lo stesso si consumi a causa del fuoco, ad esempio per combustione lenta (DTF 105 IV 130 consid.