II, 2002, ad art. 221 n. 1 p. 21). Nei reati di messa in pericolo, il pericolo che essi presuppongono è dato, quando secondo il corso abituale delle cose, è probabile o molto possibile che il bene giuridico protetto venga violato (DTF 123 IV 130). Nel Messaggio del CF del 1918 l'incendio è definito come un "fuoco che ha preso un certo sviluppo in modo da sottrarsi al potere di colui che l'ha cagionato; egli non può più domare l'elemento distruttore e non può dirsi dove i suoi effetti cesseranno" (FF 1918 II 51-52).