Dei reati di incendio e di esplosione Giusta l'art. 221 cpv. 1 CP chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica, è punito con la reclusione. La pena è invece della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone (art. 221 cpv. 2 CP). Commette incendio colposo giusta l'art. 222 CP chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica. La pena è quella della detenzione o della multa (cpv.