{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-130_2004-03-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48243&nX40_KEY=4925062&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d939b4e375b2443bd69b3a89dfebeba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 18.03.2004 72.2003.130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 18.03.2004 72.2003.130"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 18.03.2004 72.2003.130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:03:49", "Checksum": "73567cb1bda3e2d9f15dfae9d5105485", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 18.03.2004 72.2003.130\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nGli stessi funzionari, nel loro scritto 1.4.2003, hanno confermato ciò al MP. D'altro canto gli art. 81 e 82 del regolamento della legge sugli esercizi pubblici annoverano tra i compiti del gerente la sua presenza nell'EP e impongono l'esercizio dell'attività a tempo pieno. Così agendo, __________ ha commesso il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ex art. 253 CP.\nTra i due reati il concorso è reale (DTF 107 IV 129, 81 IV 248; Trechsel, Kurzkommentar, nota 6, ad art. 253 CP, Boog, Basler Kommentar, StGB II n. 14, p. 1451).\n9. La commisurazione della pena\nPer costante giurisprudenza, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\nL'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena\nprevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.\nNella fattispecie in esame la colpa degli accusati va avantutto valutata considerando l'estrema gravità oggettiva del reato di incendio commesso che ha causato danni consistenti a terzi e pericolo per l'incolumità pubblica.\nI fatti in questione hanno creato nella popolazione di __________ profondo allarme sociale e viva preoccupazione. Soprattutto ne hanno sofferto quegli abitanti delle case vicine che la notte di San Silvestro, mentre salutavano festosi con le loro famiglie il nuovo anno si sono viste crollare in frantumi i vetri delle loro finestre, arrivare sassi come proiettili contro le loro case e (per il giovane __________) financo contro la propria persona, spegnersi le luci per poi dover assistere al rogo imponente dell'Osteria __________, confidando nelle capacità dei pompieri di spegnerlo.\nDal profilo oggettivo la colpa dei condannati è particolarmente grave perchè essi hanno agito senza scrupoli, con grave sprezzo della sicurezza altrui.\nHanno preparato in cantina litri e litri di benzina (che __________ e __________ hanno materialmente riversato nei vari locali), incuranti e noncuranti delle conseguenze, tutti e tre fortemente determinati a realizzare il loro obiettivo, ovvero a distruggere col fuoco lo stabile, ben sapendo di arrecare rilevanti danni a terzi e di creare pericolo per l'incolumità pubblica, mossi da un unico movente, il danaro. Per __________ si trattava del danaro dell'assicurazione, per __________ e __________ della ricompensa che si aspettavano. Egoisti, arroganti e spregiudicati, comportandosi come consumati banditi, __________ e __________ hanno pianificato e realizzato senza remore di sorta il loro disegno criminoso, passando le ultime ore cenando in allegria presso il __________ come se nulla fosse, portandosi dietro a cena due donne ed un ragazzo, assentandosi all'ora stabilita con una scusa qualsiasi come se il \"lavoro\" che andavano a fare fosse una cosa da nulla e non già uno dei crimini più gravi del Codice penale.\nDel pari senza ritegno nè ripensamenti, giunti a __________, pur notando che in strada v'erano persone che sparavano petardi e mortaretti, sono entrati nell'edificio, passando all'atto.\nEgoista, spregiudicato ed anche vile, __________ non ha avuto scrupolo alcuno nell'assoldare due personaggi del genere pur di concretizzare il suo disegno criminoso, curando bene di mettere tra lui e loro, nel fatidico momento, migliaia di chilometri di distanza. Senza dire che dell'incendio egli non è stato solo il mandante, ma vi ha, prima di partire, attivamente contribuito acquistando quei cento litri di benzina che sono stati, a non averne dubbio, la causa del disastro.\nEsaminate da questo profilo, le proposte di pena formulate dalla Pubblica Accusa non sono sembrate alla Corte per nulla eccessive o esagerate, bensì esse sono apparse come ragionate e proporzionate rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dei reati commessi.\nSe dette proposte sono state, per finire, dalla Corte di qualche po' ridotte, ciò è avvenuto soprattutto per tener conto dell'avvenuto proscioglimento degli accusati dal reato di esplosione descritto al punto 2. dell'atto d'accusa."}