{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-130_2004-03-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48243&nX40_KEY=4925062&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d939b4e375b2443bd69b3a89dfebeba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 18.03.2004 72.2003.130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 18.03.2004 72.2003.130"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 18.03.2004 72.2003.130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:03:49", "Checksum": "73567cb1bda3e2d9f15dfae9d5105485", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 18.03.2004 72.2003.130\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNella citata decisione dell'Amtsgericht di Soletta, i giudici si sono espressamente richiamati alla DTF 105 IV 130, per ricordare che nella nozione di incendio di cui all'art. 221 CP rientrano situazioni diverse che vanno dal fuoco aperto alla combustione lenta. Nella citata sentenza del TF è fatto esplicito riferimento all'incendio che si configura come \"offene Flamme, oppure al \"Verglühen\" e al \"Verglimmen\", per dire che non è tanto questa o quella modalità che conta, quanto piuttosto l'ampiezza che essa ha raggiunto, che deve cioè essere tale da non poter più essere dominata dal suo autore.\nIn una decisione, non pubblicata, del 9.1.2003 del Tribunale federale (1P. 461/2002) riferendosi ad una fattispecie in cui l'autore aveva sparso una grande quantità di benzina che era evaporata producendo, miscelandosi con l'aria, un miscuglio esplosivo che aveva cagionato un incendio, l'alta Corte federale ha utilizzato l'efficace locuzione di \"explosionsartiger Brand\" a voler manifestamente indicare \"un incendio di tipo esplosivo\", che si è cioè prodotto attraverso la modalità dell'esplosione (piuttosto che attraverso le altre modalità evocate dalla DTF 105 IV 130, del fuoco aperto, della combustione lenta che produce fumi intensi, della carbonizzazione, ecc.). Ricondurre l'agire di __________, __________ e __________ al reato di incendio intenzionale è parso in tali condizioni, conforme alla giurisprudenza federale e cantonale citata, oltre che alla materialità dei fatti accertati che portano tanto dal lato oggettivo che da quello soggettivo ad un agire di __________ e di __________a, d'intesa con __________, finalizzato all'incendio dell'Osteria __________.\nÈ vero che nel concreto caso l'esplosione (ancorchè commessa per negligenza) ha causato non solo danni al proprietario dello stabile, bensì anche a terzi, in primis a quanti hanno subito la frantumazione delle vetrate dei loro appartamenti, oppure la lesione delle facciate delle loro case, rispettivamente a quanti, avendo parcheggiato le loro auto in via __________, le hanno ritrovate ammaccate dai detriti piombati qua e là. Questo \"ulteriore danno\" non va necessariamente ricondotto al reato di esplosione per negligenza in concorso reale con il reato di incendio intenzionale, bensì restando nel solco delle citate giurisprudenze cantonali, esso può essere considerato nel reato di incendio intenzionale ex art. 221 CP, consumato e non solo tentato come adombrato dalle Difese di __________ e di __________.\nLa soluzione di dare alla presente fattispecie la configurazione giuridica di incendio intenzionale tentato in concorso con esplosione (consumata) per negligenza è apparsa alla Corte invero insoddisfacente e neppure tecnicamente corretta. Non v'è chi non veda, infatti, come il risultato voluto dagli autori (ovvero l'incendio e la distruzione dell'Osteria __________) sia stato, nel caso di specie, in tutto e per tutto realizzato. L'incendio è scoppiato perché __________ e __________ hanno sparso nei vari locali all'incirca cento litri di benzina. Sapevano - ed è del resto notorio - che la benzina è estremamente volatile ed infiammabile. Sapevano che sarebbe bastata una scintilla per scatenare l'incendio. Negano di averla accesa loro, ma se non l'hanno fatto è solo perchè, nell'aria satura di vapori di benzina, una scintilla li ha infiammati (i vapori) qualche secondo o minuto prima che lo facessero loro. Non fossero stati \"anticipati\", è fuor di dubbio che l'avrebbero fatto loro di lì a qualche istante. Prima dovevano finire di versare gli ultimi litri di benzina e poi dovevano portarsi fuori dalla porta secondaria per mettersi al riparo. Si sono sbagliati sui tempi. Credevano di avere il tempo per porre loro stessi in salvo ed invece l'incendio è partito prima. Il loro è stato comunque un errore irrilevante dal punto di vista del nesso di causalità: volevano incendiare il __________ e versando litri e litri di benzina hanno creato le condizioni perché l'incendio scoppiasse. Non avessero versato ovunque benzina, i vapori non si sarebbero così rapidamente, nè creati nè saturati, per cui quand'anche un frigo od un congelatore o qualsiasi altro apparecchio, entrando in funzione, avesse prodotto una scintilla, essa sarebbe stata del tutto innocua. __________ e __________ (con l'accordo di __________) hanno creato una pericolosissima situazione di inammissibile rischio, per cui il risultato deve essere loro imputato (cfr. Stratenwerth, Allg. T.I, Die Straftat, 1996, §9, nota 82, 117 IV 58, 109 IV 94).\nIl reato da loro commesso è quindi quello di incendio intenzionale consumato e non solo tentato (eventualmente in concorso col reato di esplosione colposa).\n8.2. Del reato di tentata truffa\nLa Corte ha ritenuto dato il reato di tentata truffa (per __________ e __________ commesso nella forma della complicità) in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla nota sentenza 75 IV 175. Secondo l'Alta Corte federale, nella truffa all'assicurazione commessa mediante l'incendio di una cosa propria, l'esecuzione del reato comincia non con l'inoltro dell'avviso di sinistro, bensì col fatto di incendiare la cosa.\nNella concreta fattispecie la Corte ha considerato solo il reato di tentata truffa in danno della __________, giacchè l'atto d'accusa, verosimilmente per una dimenticanza, ha omesso di imputare a __________ e ai suoi complici anche l'ulteriore reato di tentata truffa in danno della __________, presso cui __________ aveva assicurato il mobilio e le apparecchiature contenute nel negozio di parruccheria."}