{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-130_2004-03-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48243&nX40_KEY=4925062&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d939b4e375b2443bd69b3a89dfebeba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 18.03.2004 72.2003.130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 18.03.2004 72.2003.130"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 18.03.2004 72.2003.130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:03:49", "Checksum": "73567cb1bda3e2d9f15dfae9d5105485", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 18.03.2004 72.2003.130\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL'esplosione di cui è questione all'art. 223 CP si caratterizza come la liberazione di energia da una pressione, con effetti distruttivi verso l'esterno (Rehberg, Strafrecht IV, p. 39, Corboz, op.cit., nota 4 ad art. 223). La norma elenca le sostanze che possono causare l'esplosione, ovvero i gas, la benzina, il petrolio e simili, per distinguere che essa non è applicabile alle esplosioni cagionate con materia esplosive, nel qual caso tornano applicabili gli art. da 224 a 226 del Codice penale.\nL'esplosione è intenzionale quando l'autore provoca scientemente una delle due conseguenze previste dalla legge. Il dolo eventuale non è sufficiente. Il reato può essere commesso per negligenza, sia che l'autore non ha voluto l'esplosione pur dovendola e potendola prevedere, sia che l'autore ha voluto l'esplosione ma non le conseguenze, pure potendole e dovendole prevedere.\nLa questione del concorso tra il reato di incendio intenzionale e quello di esplosione in dottrina è controversa. Secondo taluni autori, il reato di incendio intenzionale prevale e assorbe quello di esplosione, a meno che il pericolo causato dall'esplosione vada oltre quello causato dall'incendio. Secondo Corboz (op.cit. II vol., nota 56 ad art. 221), incendio ed esplosione sono due nozioni distinte, ma i due eventi possono intervenire anche in concorso reale.\nNel caso qui in giudizio, l'atto di accusa imputa a __________, __________ e __________, entrambi i descritti reati, ovvero il reato d'incendio intenzionale (per aver intenzionalmente cagionato l'incendio dell'Osteria __________, causandone la distruzione in danno del proprietario signor __________ e creando pericolo per l'incolumità altrui, spargendo benzina nei locali i cui vapori si accesero anticipatamente con conseguente esplosione) ed il reato di esplosione intenzionale (cagionata dall'accensione dei vapori di benzina da loro versata nei vari locali), commessa scientemente mettendo in pericolo l'altrui proprietà e commessa per negligenza mettendo in pericolo la vita e l'integrità delle persone, in particolare del giovane __________. Trattasi, a non averne dubbio, di una costruzione un po' complicata, laddove pare di capire che, secondo la Pubblica Accusa, l'azione criminosa imputata sembra essere nei due reati la medesima (l'aver cioè gli autori sparso benzina all'interno dei locali del __________, sapendo che essa avrebbe sviluppato dei vapori che si sarebbero accesi dando luogo sia all'incendio che all'esplosione), laddove l'incendio, distruggendo l'Osteria __________, ha creato danno al proprietario e pericolo all'incolumità pubblica mentre che l'esplosione ha messo in pericolo la \"proprietà altrui\" e la vita e l'incolumità di persone, in particolare di __________.\nIn sede di requisitoria, la Pubblica Accusa ha dedotto il dolo diretto degli autori in ordine al reato di esplosione dal fatto che essi hanno utilizzato un quantitativo tale di benzina (100 litri circa) che da solo implicava la loro consapevolezza e la volontà di produrre, quale risultato, l'esplosione.\nA tale tesi si sono opposte le Difese di __________ e di __________, a giudizio delle quali i loro assistiti mai hanno voluto l'esplosione, prova ne sarebbe il fatto che essi stessi ne furono sorpresi, rimanendo intrappolati nelle macerie.\nA mente dei citati Difensori, il comportamento di __________ e di __________ andrebbe qualificato o come incendio intenzionale o come tentativo di incendio intenzionale (quest'ultimo eventualmente in concorso con il reato di esplosione per negligenza, solo però se il tentativo non consumasse il reato per negligenza).\nChe il reato di esplosione intenzionale imputato al punto 2. dell'atto d'accusa si scontra con l'accertamento fattuale secondo cui __________ e __________ (ma neppure __________) non hanno mai voluto far esplodere l'Osteria __________ bensì hanno voluto solo incendiarla, è palese. È possibile che utilizzando un tale grande quantitativo di benzina essi si siano assunti il rischio di farla esplodere, ma l'ipotesi non merita di essere ulteriormente indagata giacchè il dolo eventuale non è sufficiente per il reato di cui all'art. 223 CP.\nGià da questo profilo, __________, __________ e __________ hanno da essere prosciolti dal reato di esplosione intenzionale. Resta a questo punto da esaminare se essi hanno commesso incendio intenzionale o - come hanno argomentato i Difensori di __________ e di __________ - tentato incendio intenzionale, eventualmente in concorso con il reato di esplosione colposa.\nAll'atto della discussione dibattimentale, erano note alle parti (che le hanno citate) e alla Corte due sentenze di tribunali di altri Cantoni (cfr. in particolare la decisione del 30.8.1994 dell'Amtsgericht di Soletta-Lebern e la decisione del 3.7.1997 del Kreisgericht di Berna-Laupen, confermata in appello dalla 2. Strafkammer dell'Obergericht di Berna il 16.1.1998) che hanno giudicato casi per certi aspetti analoghi a quello qui in esame.\nAnche in quei casi, infatti, all'esplosione e all'incendio si era giunti a causa del saturarsi ed esplodere di vapori di benzina. In entrambi i citati casi già l'atto d'accusa aveva imputato agli accusati solo il reato di cui all'art. 221 CP (e non anche quello di cui all'art. 223 CP), e la condanna è stata in effetti pronunciata per incendio intenzionale."}