3, punto 2.3) non costituisce invece posizione di danno risarcibile, trattandosi di un documento fatto allestire a comprova di un maggiore grado di responsabilità dell'accusato rispetto a quello determinato dal dott. PE 1, e pertanto -in definitiva- ai fini dell'ottenimento di una pena più severa per l'imputato, il che esula però dalle prerogative della parte civile (art. 251 cpv. 3 CPP). 62.2 I genitori, il fratello Ionel e la sorella PC 4, e i figli della vittima hanno chiesto il risarcimento del torto morale subito.