3, punto 2.1) sono già state assunte dallo Stato in applicazione della LAV, ragione per cui esse non sono più da ritenere danneggiate. Anche le spese legali del difensore d'ufficio (doc. dib. 3, punto 2.2) sono a carico dello Stato, essendo stato riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio, per il che, nuovamente, le parti civili non sono in realtà danneggiate. Il costo della perizia di parte della dott. TE 1 (doc. dib. 3, punto 2.3) non costituisce invece posizione di danno risarcibile, trattandosi di un documento fatto allestire a comprova di un maggiore grado di responsabilità dell'accusato rispetto a quello determinato dal dott.