Stanti comunque gli ovvi limiti di una prognosi formulata per un futuro susseguente all'espiazione di una lunga pena detentiva, l'accusato è rinviato all'istituto di cui all'art. 55 cpv. 2 CP per un'eventuale futura sospensione a titolo di prova dell'espulsione. 62. Le parti civili hanno instato per il riconoscimento di varie posizione di danno (cfr. doc. dib. 3). 62.1 Esse hanno innanzitutto chiesto il risarcimento del danno materiale, richiesta che va però disattesa. Come le stesse parti civili riconoscono, le spese di aiuto immediato (doc. dib. 3, punto 2.1) sono già state assunte dallo Stato in applicazione della LAV, ragione per cui esse non sono più da ritenere danneggiate.