mezzo. 59. Secondo l'art. 55 cpv. 1 CP il giudice può espellere dal territorio svizzero per un periodo compreso tra 3 e 15 anni lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione. In caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a vita. Lo scopo dell'espulsione è da un lato quello di proteggere la sicurezza della collettività, e d'altro lato quello di punire l'autore di un reato. Nonostante si tratti, nella sistematica del codice, di una pena accessoria, il suo carattere preponderante è, secondo il Tribunale federale (DTF 123 IV 107), quello di una misura di sicurezza.