L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena. Il punto di partenza della discussione al riguardo della pena che va inflitta all'accusato è senz'altro quello della spaventosa gravità oggettiva del reato commesso, non solo perché l'omicidio intenzionale è uno dei reati più gravi del codice penale, ma anche per le modalità in cui il reato è stato compiuto.